Cassazione: illegali i mod-chip per console

Maggio 14, 2010

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa lo scorso gennaio dal Tribunale di Firenze con cui si stabiliva che non costituisce reato l’elusione delle tecnologie di protezione impiegate sulle console.

Si tratterebbe, quindi, di un duro colpo per chi sostiene la lieceità dell’utilizzo (e della commercializzazione…) dei mod-chip.

L’AESVI ( Associazione Editori Software Videoludico Italiana), in un suo comunicato stampa, ritiene la decisione della Suprema Corte come una fondamentale vittoria per l’intero settore videoludico, concludendo che “si tratta di una conferma importante circa l’illiceità penale del comportamento di coloro che svolgono commercialmente attività di elusione di misure tecniche di protezione”.

E’ bene notare, quindi, come si tratti di una sentenza che, alla stregua di quella del 25 maggio 2007 , colpisce non chi utilizza sulle proprie console mod-chip ma chi commercializza e installa tali strumenti.

In relazione alla possibilità di modificare le console e, in particolare, di utilizzare modchip, esistono al momento due filoni interpretativi contrapposti. Una prima corrente ritiene che le modifiche hardware o software alle console abbiano principalmente lo scopo di eliminare gli “ostacoli monopolistici” per meglio utilizzare la console. Il loro scopo primario, quindi, non è quello di consentire l’uso delle copie pirata, bensì quello di utilizzare  copie di sicurezza del software (possibilità, questa, prevista dalla stessa legge sul diritto d’autore…), di leggere supporti e e tipi di file ulteriori rispetto a quelli previsti dal produttore, sfruttare nel miglior modo possibile le potenzialità di quanto regolrmente acquistato.

Secondo l’altra e ora dominante teoria, invece, ogni modifica volta a eluderele protezioni anticopia costituisce in sé e per sé una violazione dell’articolo di legge 171-ter della legge sul diritto d’autore che così recita:

“(È punito chiunque) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’articolo 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”.


Diritto d’autore on line: chiuso Linkstreaming.com

aprile 22, 2010

E’ stata denominata “Little Angel” la recente operazione operazione frutto della collaborazione tra Guardia di Finanza, Federazione contro la Pirateria Musicale (FPM) e la Federazione anti Pirateria Audiovisiva (FAPAV), tesa a colpire quella che gli inquirenti definiscono “la più vasta rete di diffusione e messa in condivisione in rete di film ed opere cinematografiche in violazione alle norme sul copyright”.

Stiamo parlando dell’operazione che ha portato al sequestro del celebre sito http://www.linkstreaming.com che, per quanto ospitato su server svedesi, era gestito e amministrato da cittadini italiani. Per chi non lo sapesse, Linkstreaming offriva agli utenti la possibilità di godersi film e serie televisive in streaming o di scaricare direttamente sul proprio pc i contenuti che interessavano tramite un servizio di download che si appoggiava sui più popolari servizi di file hosting della rete.

Il sequestro di Linkstreaming è il risultato di indagini condotte sin da inizio 2010 sotto la coordinazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Dott. Giangiacomo Pilia. Al momento risultano indagati i 6 amministratori del sito per “aver divulgato al pubblico attraverso internet opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore”, in violazione, quindi, della normativa sul diritto d’autore. Al momento, invece, nessun utente del sito risulta iscritto nel registro degli indagati.

A seguito di dette operazioni, è stato imposto ai provider italiani l’obbligo di filtrare l’accesso al sito sul territorio nazionale, alla stessa stregua di quanto la Procura di Bergamo aveva già fatto, ad esempio, in relazione al portale “The Pirate Bay”.

Gli inquirenti sono ora impegnati a determinare l’ammontare del denaro guadagnato illegalmente dagli indagati attraverso la pubblicità ospitata sul sito web, che, a detta della procura di Cagliari, era il più frequentato nel panorama nazionale.


Il costo del software illegale…

aprile 6, 2010

A differenza di quanto si possa pensare, il software “pirata” può avere un alto costo per quelle imprese che lo utilizzano nella propria attività. L’utilizzo di software privo di regolare licenza è un fenomeno che non conosce limiti: vuoi per “ignoranza” (l’utente non si rende conto che, ad esempio, un determinato programma può essere utilizzato liberamente per fini personali ma non sul lavoro), vuoi per “furbizia” (l’utente preferisce risparmiare i soldi richiesti dalle software house), sono numerose le azienda che utilizzano programmi non licenziati.

In alcuni casi, però, questo si può rivelare un boomerang per l’impresa. Proprio in questi giorni la Business Software Alliance (organizzazione internazionale dedita al rispetto della proprietà intellettuale e alla promozione di un mondo digitale legale e sicuro in campo ICT) ha diffuso i dati sulle azioni civili instaurate nei confronti di società che operavano in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Nel corso del 2009 BSA ha ricevuto circa 4.000 segnalazioni relative al presunto uso di software illegale da parte società, segnalazioni che hanno condotto a circa  2.250 azioni legali. Con riferimento alle ultime sette azioni civili instaurate da BSA in Italia è risultato che il costo sostenuto dalle aziende “pizzicate” in violazione della normativa sul diritto d’autore è stato di oltre 211.787 euro, con un picco pari a oltre 77.800 euro pagati da un’azienda per evitare una causa in tribunale che avrebbe potuto rivelarsi dannosa tanto per il bilancio quanto per l’immagine dell’azienda stessa. Alle somme sborsate per il risarcimento dei danni vanno aggiunti gli oltre 70.000 euro necessari per regolarizzare i software impiegati illegalmente e le spese legali sostenute per la difesa nelle controversie.


Corte di Giustizia europea: Google AdWords non viola la normativa sui marchi

marzo 24, 2010

AdWordsè un servizio di posizionamento a pagamento fornito da Google. Esemplificando molto il suo funzionamento, tale servizio consente a qualsiasi soggetto di selezionare una o più parole chiave da “associare” ad un messaggio pubblitario che rimanda ad uno specifico sito internet. Quando un utente cercha su google parole che coincidono con quelle impostate nell’annuncio, compare nella sezione «link sponsorizzati» (parte destra o superiore dello schermo ) un link pubblicitario verso il suo sito.
Si tratta, in altre parole, di un servizio che realizza del marketing mirato, consentendo di indirizzare la pubblicità a target ben precisi.
Il servizio, però, si presta anche ad abusi (come, in generale, tutti i servizi di Internet…).
Louis Vuitton e altri titolari di marchi celebri, hanno contestato il fatto che AdWords fosse utilizzato da siti che offrivano prodotti contraffatti, sfruttando proprio le ricerche basate sui propri marchi. In pratica, digitando ad esempio “Louis Vuitton” su Google, comparivano nei risultati link sponsorizzati che rimandavano a siti che vendevano esemplari falsi delle famose borse francesi.
Paradossalmente il marchio diventava, quindi, un danno e non una risorsa per il legittimo titolare!
L’istanza è infine giunta alla Corte di Giustizia Europea, che è stata chiamata a derimere la questione relativa a “l’impiego di parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet”. La Corte giustamente ha distinto in maniera netta la posizione del contraffattore (il sito che vende prodotti falsi) da quella dell’intermediario (Google): l’abuso del marchio può essere contestato al contraffattore (o comunque a colui che utilizza la parola chiave per fare concorrenza sleale) ma non a chi si limita a mettere a disposizione tale servizio.
La Corte stabilisce che è necessario verificare se Google ha svolto, in questo caso, “un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza“.
Si torna così nell’ambito della normativa europea in tema di responsabilità del provider (per maggiori info si veda questo articolo) che riconosce la responsabilità solo nel momento in cui il prestatore di servizi della società dell’informazione, venuto a conoscenza dell’abuso di un inserzionista – ometta di rimediare.